Carlo Cicala, Il Trust generazionale
Intervento di Carlo Cicala alla conferenza “Profili del trust in Italia tra diritto privato e diritto tributario” presso l’Università Luiss “Guido Carli” del 6 Luglio 2023. I lavori sono stati introdotti dal Dott. Giuseppe Di Salvo, Presidente della Sezione Imprese del tribunale di Roma e presieduti dal Prof. Francesco di Ciommo.
Carlo Cicala. Il trust generazionale
Carlo Cicala ha svolto una relazione sul “trust generazionale” nell’Aula Emilio Alessandrini-Guido Galli del Palazzo di Giustizia di Milano, nell’ambito del convegno su “Profili del Trust in Italia” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura. I lavori sono stati introdotti dalla Dott.ssa Carla Romana Raineri, Presidente della I sezione civile della Corte d’Appello di Milano, e moderati da Alessandro Riccioni.

Il Trust nella composizione negoziata nel codice della crisi d’impresa
Intervento di Carlo Cicala dal titolo “Il Trust nella composizione negoziata nel codice della crisi d’impresa” al III Convegno Nazionale dell’ AICP. Il ruolo del Dottore Commercialista quale “Consulente Tecnico” nella rinnovata crisi d’impresa.
19 maggio 2022 presso l’Hotel Radisson Blue Ghr Rome
https://www.youtube.com/watch?v=BkHQe7Bz-Tk&t=1s

Carlo Cicala intervistato da Roberta Feliziani su Rotocalco 264 sul Trust di partecipazioni e passaggio generazionale.
Nell’intervista si è parlato dell’uso del trust per il passaggio generazionale dell’azienda e della posizione del fisco.
https://youtu.be/obV8YRJQnVo
LINK correlati: Trust successorio di partecipazioni, passaggio generazionale e tutela della legittima / Solo il trasferimento di una partecipazione che assicuri l’effettivo controllo dell’azienda di famiglia è esente da imposta / Trust di partecipazioni, passaggio generazionale ed esenzione dal tributo successorio o donativo
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Intervista a Carlo Cicala: Passaggio generazionale, l’Agenzia più severa della legge
L’Agenzia delle entrate restringe l’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale prevista per società e aziende in favore dei familiari dell’imprenditore.
Leggi l’intervista a Carlo Cicala su “la Repubblica Economia”
Presentazione del libro di Carlo Cicala “Il trust di partecipazioni societarie”
Il 7 febbraio 2022 si è tenuta una presentazione del libro “Il trust di partecipazioni societarie” a Roma, presso il Circolo Canottieri Aniene.
interventi di:
Giuseppe Di Salvo. Presidente della Sezione Imprese del Tribunale di Roma
Vincenzo Papi. Notaio in Roma
Sergio Santoro. Già Presidente aggiunto del Consiglio di Stato Professore Straordinario di Diritto dell’Unione Europea
Introduzione di Alessandro Riccioni
Avv. Alessandro Riccioni
Dott. Giuseppe DI SALVO
Notaio Vincenzo Papi
Avv. Sergio SANTORO
Carlo Cicala e Francesco Trivieri, Fiscalità del trust, tassazione dei dividendi e divieto di doppia imposizione
Autori: Carlo Cicala e Francesco Trivieri
Una delle principali preoccupazioni degli operatori economici è giustamente quella di vedere eliminati o, quantomeno, attenuati fenomeni di doppia imposizione sulla medesima ricchezza. E ciò anche in ossequio alle direttive della Carta costituzionale, non potendo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) tollerare, con riferimento ad un medesimo indice di forza economica, plurime (ed arbitrarie) incisioni.
Tale esigenza è da sempre particolarmente avvertita da quanti – anziché individualmente – esercitino un’attività economica in forma collettiva (ad esempio, costituendo una società di capitali) o, comunque, con modalità tali da “attrarre” in capo ad un altro soggetto la tassazione su quella stessa ricchezza che, in un secondo momento (nell’esempio, all’atto della distribuzione degli utili ai soci), gli verrà attribuita.
È questo emblematicamente il caso anche di quanti facciano ricorso ad un trust.
I mezzi a disposizione del Legislatore tributario per contrastare il fenomeno in esame sono molteplici. Si pensi alla esenzione da ogni tassazione dell’organizzazione, che però rischia di differire a tempo indefinito l’imposizione sul reddito non distribuito. Oppure, per converso, alla esenzione dei partecipanti alla formazione sociale (o, nel caso da ultimo prospettato, dei beneficiari del trust), che, tuttavia, ha il limite, nel momento in cui la ricchezza viene tassata “a monte”, in capo a chi la distribuirà al percipiente finale, di non consentire di calibrare sulle condizioni personali di quest’ultimo il peso del prelievo fiscale. Ancora, e proprio al fine di superare gli inconvenienti dei regimi appena illustrati, la tassazione può avvenire per “trasparenza”. Così nel caso delle società di persone e dei trust trasparenti (quelli, cioè, i cui beneficiari, oltre che puntualmente individuati, vantino senz’altro il “diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione” dei redditi prodotti dal trust; cfr. Circolare n. 48/E del 2007). In tali ipotesi, i redditi della formazione sociale o del trust sono imputati direttamente in capo ai partecipanti o ai beneficiari e tassati – indipendentemente dalla effettiva percezione – nei confronti di questi ultimi.
Tanto premesso, dall’approfondimento della fiscalità diretta del trust, e segnatamente del trust commerciale opaco (quello, cioè, i cui beneficiari non siano puntualmente individuati dal disponente o, comunque, non vantino più di una mera aspettativa verso il trustee), emerge, nel confronto con la disciplina delle società di capitali, e con specifico riferimento alla tassazione dei dividendi, un interessante rilievo.
Infatti, allo stato attuale, i dividendi percepiti dalle società di capitali, esattamente come quelli distribuiti in capo al trust commerciale opaco, concorrono alla formazione del relativo reddito imponibile, su cui si applica l’aliquota del 24%, nella misura del 5%. La tassazione, quindi, è attualmente dell’1,2%. E ciò proprio in considerazione del fatto che quel utile, prima di divenire reddito (parzialmente) imponibile del percettore, soggetto IRES, ha già scontato l’imposta in capo al soggetto che lo ha prodotto, vale a dire, la società partecipata.
Sennonché, e qui affiora un significativo tratto distintivo tra le due discipline, nel caso delle società di capitali, la successiva distribuzione di dividendi al socio che sia persona fisica non imprenditore comporta, notoriamente, un’ulteriore tassazione, che oggi avviene attraverso l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta, fissata – indipendentemente dal carattere qualificato o meno della partecipazione – nella misura del 26%. Viceversa, e a parità di condizioni, i beneficiari del trust commerciale “opaco” non subiscono, al momento dell’attribuzione finale da parte del trustee, alcuna ulteriore imposizione reddituale.
In questo senso, si legge nella Risoluzione n. 425/E del 2008 che “la successiva devoluzione ai beneficiari” del reddito tassato in precedenza in capo al trust, “al termine individuato, non avrà più carattere reddituale bensì patrimoniale”. In termini, con Circolare n. 61/E del 2010, è stato ulteriormente precisato che, “qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal trust in Italia e quivi già tassato ai sensi dell’art. 73 TUIR, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari”.
Ed infatti, come chiarito dalla medesima Agenzia delle Entrate, “ad una doppia imposizione ostano i principi generali dell’ordinamento interno che impediscono l’imposizione in capo a più soggetti passivi di redditi prodotti o realizzati in dipendenza di uno stesso presupposto (articolo 163 del TUIR)” (cit. Circolare n. 48/E del 2007).
Questo, come anticipato, per quanto attiene alle imposte sui redditi.
È il caso, a questo punto, di domandarsi se, al momento dell’attribuzione al beneficiario finale, quella medesima ricchezza – dapprima, tassata in capo alla società che l’ha prodotta, secondo l’ordinaria aliquota IRES (24%), e, poi, nei riguardi del trust, nella misura dell’1,2% – sia assoggettabile o meno ad imposta indiretta sui vincoli di destinazione. L’interrogativo si impone anche e soprattutto alla luce della “svolta copernicana” che, in tempi recenti, ha indotto la prassi finanziaria e la giurisprudenza di legittimità a riferire, ai fini dell’imposta di donazione, il presupposto impositivo al momento del trasferimento finale dei beni conferiti in trust ai beneficiari, anziché (come, invece, accadeva in precedenza) a quello della costituzione del vincolo.
Ebbene, sembra corretto ritenere che quei proventi, siccome (originariamente) rilevanti sul piano reddituale, non scontino – dopo l’imposizione ai fini delle imposte dirette in capo al trust – ulteriori prelievi, né in materia di imposte dirette, né sul versante del tributo donativo. Quest’ultimo, infatti, dovrebbe riguardare unicamente quei beni e quei diritti che siano stati originariamente conferiti in trust (nell’esempio, le partecipazioni nella società di capitali), mentre i risultati incrementali della gestione reddituale del trust (dunque, i dividendi distribuiti dalla società partecipata), debitamente tassati in capo a quest’ultimo, dovrebbero restare fiscalmente irrilevanti nei confronti dei beneficiari.
Se confermata dalla prassi, tale ricostruzione farebbe del trust commerciale “opaco” uno strumento particolarmente appetibile per la gestione di partecipazioni societarie. Né, del resto, l’Amministrazione finanziaria potrebbe imporre, in chiave antielusiva, il ricorso al modello societario, sol perché fiscalmente più oneroso, posto che l’ordinamento tutela espressamente “la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale” (cit. art. 10-bis dello “Statuto dei diritti del contribuente”).
Un’occasione preziosa di chiarimento – atteso che i documenti di prassi menzionati in precedenza, oltre che risalenti, precedono la “svolta copernicana” di cui si è detto – potrebbe essere rappresentata dalla Circolare del 10 agosto 2021, anticipata in bozza dall'Agenzia delle Entrate per la pubblica consultazione, e sul punto al momento silente.
Resta ovviamente ferma, per il contribuente che non intenda attendere, né correre rischi, la possibilità di sottoporre preventivamente tale ricostruzione al vaglio dell’Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di un apposito interpello.
Carlo Cicala. Trust di partecipazioni societarie e passaggio generazionale dell'azienda
Trust di partecipazioni societarie e passaggio generazionale dell'azienda, Intervento di Carlo Cicala all'incontro "Il trust. Aspetti fiscali e recenti questioni" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani.
Mercoledì 2 Febbraio 2022
https://youtu.be/yc8paiua7Oc

Carlo Cicala e Vincenzo Papi, Trust successorio di partecipazioni, passaggio generazionale e tutela della legittima
Autori: Carlo Cicala e Vincenzo Papi
È frequente l’uso del trust di partecipazioni, da parte degli imprenditori, per pianificare il passaggio generazionale dell’azienda (leggi qui la notizia sull’istituzione del “Trust di Dallara”). Vediamo come il trust può essere conciliato con la tutela della legittima.
Testamento, donazione, patto di famiglia e trust: le differenze spiegate in questo video:
https://youtu.be/sam0Tmkd0aU
Ricordiamo che il trasferimento di una partecipazione che assicuri l’effettivo controllo dell’azienda in favore dei discendenti è esente dall’imposta proporzionale. Si tratta di una agevolazione tributaria specificamente prevista per il passaggio generazionale dell'azienda.
Può però accadere che l’imprenditore, in presenza di più discendenti, scelga soltanto alcuni di essi per il proseguimento dell’azienda ed escluda gli altri. In questo caso, c’è il rischio che, al momento dell’apertura della successione, i discendenti esclusi promuovano una lite ereditaria. Una lite che può durare molti anni e che rischia di compromettere il futuro dell’azienda.
Il problema non si pone se, dal punto di vista quantitativo, tutti ricevono quanto è a loro riservato dalla legge (anche chiamato “quota di legittima”).
Ma nel nostro ordinamento, per determinare la quota che spetta ai legittimari, bisogna fare riferimento al valore che i beni trasferiti avevano al momento dell’apertura della successione (cioè della morte).
Può quindi accadere che qualsiasi trasferimento fatto in vita a titolo gratuito (fatto attraverso una donazione, un patto di famiglia o un conferimento in trust) venga messo in discussione al momento della morte. Si pensi ad una partecipazione sociale, trasferita in vita, che, a distanza di qualche decennio, ha triplicato il proprio valore.
Per risolvere il problema si può fare ricorso al patto di famiglia oppure alla flessibilità operativa del trust. L’atto istitutivo del trust può, infatti, prevedere che il trustee abbia il compito di soddisfare coloro che hanno diritto alla quota di legittima, tenendo conto del valore dei beni (conferiti precedentemente nel trust) determinato al tempo dell’apertura della successione. In questo caso, quindi, chi ha diritto alla legittima non avrà alcun interesse a promuovere un giudizio (e non avrà diritto a promuoverlo per mancanza di interesse ad agire) in quanto le sue ragioni verranno soddisfatte dal trustee.
Lo schema del trust successorio, istituito quando il disponente è ancora in vita, e destinato a produrre effetti anche (ma non solo) dopo la sua morte, è stato ritenuto compatibile con il nostro ordinamento dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tanto che – con le dovute accortezze – può essere utilizzato anche per favorire il passaggio generazionale dell’azienda.
Carlo Cicala. Giurisprudenza ed Amministrazione come fonte del diritto. La tassazione dei trust.
Intervento di Carlo Cicala sul tema “Giurisprudenza ed Amministrazione come fonte del diritto. La tassazione dei trust.” all’Incontro di Studio sulla Riforma della Giustizia Tributaria, sulla Riforma Fiscale e sulla Riforma del Catasto; del 12-13 Novembre 2021 presso la Villa del Poggio Imperiale a Firenze
https://youtu.be/Ab6dj4IEFC8?si=mnjHtxa4aVghVQ7C





















